07 Ottobre 2016 | di Elisa Manoni
Comunicazioni e notificazioni
Nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento che mi è stato notificato dall’Amministrazione Finanziaria per il recupero di costi asseritamente indeducibili, ho eletto domicilio presso il mio difensore. Risultato soccombente in primo grado, proponevo appello, all’esito del quale risultavo vittorioso. L’Amministrazione Finanziaria notificava la sentenza di seconde cure a me personalmente, anziché al domicilio eletto (lo studio del mio difensore).
In tal caso la notifica può ritenersi valida ai fini della decorrenza del termine breve (sessanta giorni) per ricorrere in Cassazione?