In base a quanto stabilito dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, art. 9, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ogni grado di giudizio per tutte le diverse tipologie di processi: civile, amministrativo e tributario.
Sono, invece, esenti da tale contributo:
il processo già esente secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole e quello riguardante la stessa;
i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile, inerenti il minore, l’interdetto, l’inabilitato, l’amministratore di sostegno, l’assenza e la dichiarazione di morte presunta, i rapporti patrimoniali tra i coniugi e gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Gli importi dovuti dipendono dal valore in euro dei processi o delle controversie oggetto del contributo unificato, e vengono determinati in base a scaglioni di valore della causa prestabiliti.
L’obbligo di pagamento del contributo unificato è in capo alla parte che per prima si costitu...
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